Omaggi di natale quando sono deducibili

OMAGGI DI NATALE DEDUCIBILI

Il Natale, si sa, è periodo di regali e di conseguenza si fanno acquisti di ogni tipo per i propri amici, per i propri parenti, per il proprio o la propria partner e chi più ne ha più ne metta.

Il Natale, però, è sinonimo di regali anche per i vari dipendenti, per i vari clienti, per i vari fornitori e così via, specialmente per chi ha una propria impresa o per chi è un libero professionista: questi regali vengono, più precisamente, chiamati omaggi.

Ma che cosa si intende per omaggio? A livello normativo, non esiste una vera e propria definizione di omaggio: per questo motivo, per omaggio si possono intendere tutte quelle cessioni a titolo gratuito fatte ai dipendenti, ai clienti, ai fornitori e via dicendo. Gli omaggi, quindi, sono da intendere come veri e propri regali e possono essere dei cesti natalizi, delle agende, dei calendari, delle penne o qualunque prodotto o bene non oggetto dell’attività dell’impresa o del libero professionista.

Se sei il proprietario di una impresa o se sei un libero professionista e ti stai domandando se le spese di questi omaggi siano deducibili, ti trovi nel posto giusto! Continua a leggere questo articolo e scoprirai come comportarti, sia nel caso in cui tu abbia una tua impresa sia nel caso in cui tu sia un libero professionista.

Gli omaggi di Natale deducibili dal punto di vista di una impresa

Dal punto di vista di una impresa, gli omaggi ai clienti sono da distinguere dagli omaggi ai dipendenti.

Gli omaggi ai clienti sono da considerare spese di rappresentanza e, in quanto tali, possono essere suddivisi in due diversi casi:

  • se il valore unitario degli omaggi non supera i 50€, la spesa è interamente deducibile e allo stesso modo l’IVA è detraibile al 100%;
  • se, invece, il valore unitario degli omaggi supera i 50€, la spesa è deducibile entro i limiti di congruità mentre l’IVA non è detraibile.

Prima di dedicarci agli omaggi ai dipendenti, è bene chiarire che i limiti di congruità, per esempio, rappresentano l’1,5% della spesa nel caso in cui i ricavi non superino i 10 milioni di euro.

Al contrario degli omaggi ai clienti, gli omaggi ai dipendenti non sono considerati spese di rappresentanza.

La deducibilità puo essere di 2 tipologie:

  1. Il costo di acquisto dei beni in omaggio, compresa l’erogazione di liberalità in denaro, è sempre deducibile dall’impresa quale spesa per prestazione di lavoro in quanto riveste natura retributiva per il dipendente o il collaboratore.

    Per lo stesso motivo, in capo al dipendente risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefits, i 3.000 euro; in caso di superamento del limite, concorrerà a formare reddito in capo al dipendente l’intero valore e non solo la parte eccedente.

  2. Diversamente, le spese di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto (art. 100, comma 1, del TUIR) sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Gli omaggi di Natale deducibili dal punto di vista di un libero professionista

Dal punto di vista del libero professionista, il discorso è molto diverso.

Per quanto riguarda la deducibilità delle spese, un libero professionista può dedurre la spesa nel limite dell’1% dei compensi incassati durante tutto l’anno, indipendentemente dal valore unitario.

In merito alla detrazione dell’IVA, invece, si aprono due possibilità anche per un libero professionista:

  • se il valore unitario degli omaggi non supera i 50€, si può detrarre l’IVA sugli acquisti, a meno che non si scelga di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA una cessione a titolo gratuito;
  • invece, se il valore unitario degli omaggi supera i 50€, l’IVA sugli acquisti non è detraibile.

Gli omaggi di Natale deducibili dal punto di vista di un Forfettario

Le spese per omaggi sostenute da contribuenti che usufruiscono del regime cosiddetto forfettario, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito in quanto i contribuenti in tale regime quantificano il reddito tramite l’applicazione del coefficiente di redditività previsto dalla specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti e dunque non possono dedurre il costo e detrarre l’iva.

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